Statuto

CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “LinE – Language in Education


TRA
                                                                                                         

l'Università degli Studi di Trento rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Flavio Deflorian, munito dei necessari poteri di firma;

l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Molari, munito dei necessari poteri di firma;

la Libera Università di Bolzano rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Lugli, munito dei necessari poteri di firma;

la Universiteit Gent - Ghent University rappresentata dal Rettore Prof. Dr. Rik Van de Walle, munito dei necessari poteri di firma;

l’Universität Innsbruck rappresentata dal Rettore, Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk, munito dei necessari poteri di firma;

l’University of Malta rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Alfred J. Vella, munito dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Messina, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, munito dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Carlo Adolfo Porro, munito dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Padova, rappresentata dalla Magnifica Rettrice, Prof.ssa Daniela Mapelli, munita dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Parma, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Paolo Andrei, munito dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Stefano Geuna, munito dei necessari poteri di firma;

l'Università degli Studi di Verona, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Pier Francesco Nocini, munito dei necessari poteri di firma;


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Costituzione)

Tra i seguenti Atenei: Università degli Studi di Trento, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Libera Università di Bolzano, Universiteit Gent - Ghent University, Universität Innsbruck, University of Malta, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Torino e Università degli Studi di Verona, a norma dell'art. 91 del DPR 382/80, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca LinE - Language in Education (nel seguito, "Centro").

Il Centro è un'entità organizzativa, priva di personalità giuridica autonoma rispetto alle Università partecipanti, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono, con apporto e partecipazione delle suddette Università.

Articolo 2 (Finalità e funzioni del Centro)

Il Centro si propone di:

a) costruire una rete scientifica internazionale multidisciplinare fra studiosi che si occupano del tema della lingua nell’insegnamento trattato da molteplici prospettive, come quella dell’educazione linguistica, della linguistica applicata, della didattica delle lingue, della didattica disciplinare;

b) promuovere ricerche sul ruolo della lingua nell’insegnamento di qualunque disciplina in lingua madre o in lingue addizionali;

c) studiare le componenti linguistiche e comunicative dell’insegnamento, fra cui la costruzione argomentativa del discorso accademico e dei manuali, la scrittura accademica, la multimodalità, l’interazione docente-studente e studente-studente;

d) analizzare i modelli linguistici dei docenti delle diverse discipline, incluse le discipline non linguistiche, nei diversi livelli scolastici (scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria, Università) e nei diversi approcci metodologici, fra cui, ma non solo, LAC (Language Across Curricula), ICLHE (Integrating Content and Language in Higher Education), EMI (English Medium Instruction), CLIL (Content and Language Integrated Learning), programmi di istruzione bi/multilingue, istruzione in una lingua di minoranza;

e) accrescere la consapevolezza dei docenti della scuola e dell’Università riguardo al ruolo della lingua nell’insegnamento, in termini di lingua per lo studio, microlingue, aspetti linguistici e interazionali della lezione;

f) riflettere sulle sfide dei processi e delle dinamiche di internazionalizzazione (internazionalizzazione a casa e all’estero, anche oltre l’inglesizzazione) e dell’inclusione per tutti i livelli educativi e per tutte le discipline;

g) sviluppare risorse e condividere buone pratiche sulle metodologie, le tecniche, le strategie e i modelli didattici fra le discipline, le lingue e i sistemi educativi nazionali;

h) offrire sul sito del Centro una bibliografia ragionata e periodicamente aggiornata, reports e materiali di ricerca sul tema della lingua nell’insegnamento;

i) diffondere nella comunità accademica i risultati scientifici raggiunti con pubblicazioni, convegni, panel tematici, workshops, summer schools, incontri fra le Unità operative del Centro;

j) organizzare e coordinare attività di terza missione rivolte alle scuole, alle famiglie, alle parti interessate e al pubblico generale attraverso corsi di formazione, seminari, partecipazione a festival scientifici o social media.

Articolo 3 (Sede amministrativa)

La sede amministrativa del Centro è posta presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia (in seguito “Dipartimento”) dell’Università degli Studi di Trento.

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università partecipanti – avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti e delle Facoltà cui afferiscono gli/le aderenti al Centro, previo accordo con i/le medesimi/e – e presso altre sedi universitarie qualora con le stesse si stiano sviluppando programmi di ricerca, didattica o terza missione comuni e/o si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 4 (Personale aderente al Centro)

Al Centro possono aderire i/le professori/esse e i/le ricercatori/rici appartenenti alle Università partecipanti che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al/la Direttore/rice, e da questo/a trasmessa al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accettazione. L'eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche e/o amministrative, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, didattica o terza missione, è disposta con il consenso degli/lle interessati/e e d’intesa con il/la Direttore/rice di Dipartimento, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento e nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ciascun Ateneo.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Centro si avvale di personale delle Università partecipanti nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di ciascun Ateneo e, nei limiti di legge, di altro personale esterno che venga incaricato, in funzione delle eventuali necessità derivanti dallo svolgimento di specifiche attività, progetti e iniziative, seguendo le modalità di reclutamento previste dall’Università sede amministrativa. I costi di tale personale sono totalmente imputati ai fondi a disposizione del Centro.

Art. 5 (Unità operative)

II Centro è organizzato in Unità operative. Ciascuna Università partecipante aderisce con un’unica Unità operativa, composta anche da membri afferenti a diversi Dipartimenti o Facoltà dello stesso Ateneo, coordinata da un/a docente nominato/a secondo le modalità procedurali in uso presso i rispettivi Atenei partecipanti. La nomina dei/lle coordinatori/rici delle Unità operative viene comunicata – via PEC per gli Atenei italiani e via posta elettronica ordinaria per gli Atenei degli altri paesi – all’Ateneo sede amministrativa del Centro.

In caso di cessazione dal mandato di coordinatore/rice di Unità operativa, il/la docente cessante non farà più parte del Consiglio Direttivo dalla data di comunicazione di tale cessazione – via PEC per gli Atenei italiani e via posta elettronica ordinaria per gli Atenei degli altri paesi – all’Università sede amministrativa del Centro.

Le attività scientifiche, didattiche e di terza missione del Centro si svolgono presso le Unità operative delle sedi partecipanti, o anche in altre sedi approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono:

a)    Il Consiglio Direttivo

b)    Il/La Direttore/rice

Sia i membri del Consiglio Direttivo che il/l La Direttore/rice svolgono i loro incarichi a titolo gratuito.

Art. 7. (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto dai/lle coordinatori/rici delle Unità operative istituite presso ciascun Ateneo partecipante, nominati/e secondo le modalità procedurali in uso presso i rispettivi Atenei. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del/la Rettore/rice dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per cinque anni ed i singoli componenti possono essere confermati nella carica. Il Consiglio così costituito designa il/la Direttore/rice tra i/le coordinatori/rici.

In caso di cessazione dal mandato di coordinatore/rice di Unità operativa, il/la docente cessante non farà più parte del Consiglio Direttivo dalla data di comunicazione di tale cessazione all’Università sede amministrativa del Centro. Il/la nuovo/a coordinatore/rice, nominato dall’Ateneo interessato, diverrà membro del Consiglio Direttivo dalla data di comunicazione della nomina all’Università sede amministrativa del Centro.

Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a) individua le linee dell'attività scientifica, didattica e di terza missione del Centro, ne definisce la traduzione in appositi progetti e approva il programma di attività del Centro predisposto dal/la Direttore/rice;

b) approva la proposta di budget economico e budget degli investimenti annuale autorizzatorio nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro;

c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, un rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal/la Direttore/rice, sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica, didattica e di terza missione delle Unità operative;

d) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;

e) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

f) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;

h) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal/la Direttore/rice o da almeno un terzo dei/lle suoi/e componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato, tramite apposita lettera di convocazione, che può essere inviata anche tramite posta elettronica ordinaria, per l'approvazione della proposta di budget e, successivamente, del rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il/la Direttore/rice lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei/delle suoi/e componenti. La convocazione deve essere inviata con un anticipo di almeno 20 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno/a dei/lle suoi/e componenti; sono esclusi/e dal computo gli/le assenti giustificati/e.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei/delle votanti. A parità di voto prevale il voto del/della Direttore/rice.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite anche quando tenute in modalità telematica a condizione che sia consentito ai/alle partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale, e comunque nell’ambito della durata della riunione, alla trattazione degli argomenti discussi e che il tutto venga riportato in verbale.

Art. 8 (Il/La Direttore/rice del Centro)

Il/La Direttore/rice è nominato/a dal/la Rettore/rice dell'Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Direttivo. Il/La Direttore/rice sarà eletto/a, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo tra i docenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o che si impegnino, in caso di nomina, ad optare per tale regime. Il/La Direttore/rice dura in carica 5 anni e può essere nuovamente designato/a e nominato/a nella carica.

Il/La Direttore/rice svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro;

d) propone al Consiglio Direttivo il programma di attività del Centro e la proposta di budget economico e budget degli investimenti annuale autorizzatorio nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l'Università sede amministrativa del Centro;

e) predispone, al termine dell'esercizio, un rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso;

f) presenta annualmente al Consiglio Direttivo il rendiconto dell’attività svolta e le spese sostenute, atti che, unitamente alla relazione scientifica annuale predisposta dal/la Direttore/rice, dovranno essere trasmessi a cura dello/a stesso/a Direttore/rice ai/alle Rettori/rici delle Università partecipanti;

g) informa annualmente le Università partecipanti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.

Il/la Direttore/rice ha facoltà di nominare un/a Vicedirettore/rice che lo/a supporti nelle sue funzioni.

Art. 9 (Finanziamenti e amministrazione)

Gli Atenei partecipanti non sono tenuti a fornire, né in via diretta, né in via indiretta, alcun contributo finanziario ordinario destinato al funzionamento del Centro.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca italiano o dai suoi omologhi di altri paesi;

b) da altri Ministeri italiani o di altri paesi;

c) da eventuali contributi straordinari delle Università partecipanti;

d) dal C.N.R. o dai suoi omologhi di altri paesi;

e) da altri Enti pubblici di ricerca, da altri Enti pubblici o privati;

f) da organismi e Istituti internazionali;

g) da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;

h) da altri soggetti privati.

Il Centro potrà partecipare a progetti di ricerca nazionali ed internazionali solo per il tramite dell’Università sede amministrativa del Centro.

I fondi assegnati al Centro affluiscono all'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro

stesso.

Eventuali versamenti dei finanziamenti ottenuti dal Centro ed iscritti nel bilancio dell’Ateneo sede amministrativa a favore di specifiche Unità operative possono essere eseguiti, su proposta o con il consenso del Consiglio Direttivo del Centro e del/la Direttore/rice del Dipartimento presso cui ha la sede amministrativa il Centro, solo nel pieno rispetto delle regole fissate dagli enti erogatori e contenute negli atti di assegnazione degli stessi. Qualora non fossero state fissate tali regole, il/la Direttore/rice del Centro dovrà accertarsi che tali versamenti siano del tutto conformi alle norme sia in materia contabile che fiscale o di altro tipo dell’Ateneo sede amministrativa del Centro. L’Università presso cui ha sede l’Unità operativa beneficiaria si impegnerà, nei confronti dell’Ateneo sede amministrativa del Centro, al rispetto di tutte le regole stabilite dall’erogatore inerenti l’utilizzo di tali fondi, a redigere tutti i rendiconti richiesti e a sollevare quest’ultimo da ogni responsabilità derivante dall’utilizzo degli stessi.

La gestione amministrativa, negoziale e contabile del Centro è svolta dall'Università sede amministrativa del Centro e, in particolare, dalla relativa struttura amministrativo-contabile di riferimento. Si applicano a tale gestione sia le disposizioni in materia previste dall’ordinamento giuridico italiano che le norme regolamentari vigenti in tale Ateneo.

Gli oneri relativi all’organizzazione del Centro graveranno sui fondi a disposizione del Centro stesso.

In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa alla restituzione delle somme dovute ricadrà esclusivamente sul/i Dipartimento/i dell’Ateneo o degli Atenei che hanno generato l’obbligazione.

I beni acquistati con fondi assegnati al Centro sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e potranno essere destinati alle singole Università partecipanti presso le quali i beni potranno essere posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Allo scioglimento del Centro i beni saranno assegnati alle Università partecipanti sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Adesioni ulteriori)

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Facoltà, Istituti, Centri, singoli docenti o ricercatori dietro formale richiesta da inoltrare al Consiglio Direttivo tramite il/la Direttore/rice del Centro.

Tali nuove ammissioni, se comportanti la costituzione di nuove Unità operative, saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo e delle Università partecipanti e formalizzate, mediante appositi atti aggiuntivi, alla presente convenzione.

Art. 11 (Modifiche della Convenzione)

Modifiche alla presente Convenzione possono essere apportate d’intesa tra le Università partecipanti, su proposta del/la Direttore/rice, sentito il Consiglio Direttivo, o dei 2/3 delle Università aderenti al Centro.

Art. 12 (Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e ha validità di 5 anni, rinnovabile per un uguale periodo, previo accordo scritto tra le parti approvato dagli organi competenti.

È ammesso il recesso di ciascuna Università partecipante previa disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al/la Direttore/rice del Centro.

Ciascuna Università può recedere con effetto immediato dalla presente convenzione qualora un altro Ateneo si rendesse partecipe di serie e sistematiche violazioni dei diritti umani.

Art. 13 (Casi di scioglimento anticipato del Centro)

Il Centro è sciolto anticipatamente su proposta del Consiglio Direttivo e previa delibera degli Organi competenti di tutti gli Atenei partecipanti, nei seguenti casi:

a) qualora risulti impossibile per il Centro la continuazione delle proprie attività istituzionali;

b) venir meno dell’interesse per la ricerca oggetto del Centro;

c) qualora rimanga una sola Unità operativa;

d) per gravi impedimenti.

Entro sei mesi dal verificarsi della causa di scioglimento anticipato del Centro dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile.

Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato la proposta di scioglimento. Il Consiglio Direttivo, proponendo lo scioglimento del Centro, individua le modalità di utilizzo di eventuali rimanenze attive. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l’esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della “ultrattività” dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Art. 14 Valutazione periodica

L’Attività svolta nel Centro da un/a aderente dell’Ateneo è riferita, ai fini di qualsiasi tipo di valutazione, al/la docente o ricercatore/rice, al Dipartimento o alla Facoltà di relativa afferenza secondo la normativa vigente.

Il Centro può essere soggetto ad una valutazione periodica di natura scientifica ed economica da parte degli Atenei partecipanti, con cadenza quinquennale, al fine della relativa prosecuzione.

Art. 15 (Lingua di riferimento e contenzioso)

Il presente atto è redatto in lingua italiana e qualsiasi controversia dovrà essere risolta considerando tale testo. Eventuali versioni in lingue diverse dall’italiano dovranno essere considerate come mero supporto ad uso degli Atenei non italiani partecipanti.

La disciplina normativa applicabile è quella italiana e, in particolare in caso di controversia, la giurisdizione è del giudice italiano ove il Centro ha la sua sede amministrativa.

Art. 16 (Tutela della proprietà intellettuale)

Fatti salvi i diritti morali d’autore riconosciuti agli/alle autori/autrici, i diritti patrimoniali sulle opere, sulle creazioni o sugli elaborati intellettuali risultanti (“risultati”) nell’ambito delle attività del Centro apparterranno all’istituzione partecipante che ha svolto l’attività o al/alla singolo/a autore/autrice, nel rispetto delle norme cui è sottoposta l’istituzione stessa.

Ai fini del presente accordo il termine “risultati” si intende inclusivo, a titolo meramente esemplificativo, di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni partecipanti nell’ambito delle attività svolte dal Centro.

Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da più autori afferenti a diverse istituzioni partecipanti, le stesse si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei risultati.

Art. 17 (Sicurezza)

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e s. m., il legale rappresentante, il/la Rettore/rice o il/la Presidente di ciascun Ateneo partecipante assume, in veste di relativo/a datore/rice di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli/lle studenti/esse e dei/lle collaboratori/rici del Centro ospitati/e presso la propria sede di competenza.

2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università partecipanti presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le Università partecipanti, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole Università partecipanti, attraverso specifici accordi.

Art. 18 (Coperture assicurative)

1. Ogni Università partecipante dà atto, per quanto di competenza, che il personale universitario, i/le collaboratori/rici e gli/le studenti/esse che svolgono attività presso le Unità operative del Centro sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ciascuna Università partecipante, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al comma 1 con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 19 (Riservatezza)

Le Università partecipanti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite dai/dalle relativi/e aderenti al Centro e collaboratori/rici, a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

In particolare, si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Centro, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi comuni.

Le Università partecipanti si impegnano a far osservare le obbligazioni di riservatezza di cui al presente articolo anche a soggetti esterni al Centro che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di informazioni riservate.

Art. 20 (Trattamento dei dati personali)

Le Università partecipanti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all’espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 21 (Imposte e perfezionamento della convenzione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. È altresì soggetta ad imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale da parte dell’Ateneo sede amministrativa del Centro, come da autorizzazione n. 106668/1 del 23/12/2014.

Considerato il carattere internazionale del Centro e le diverse legislazioni vigenti nei vari paesi in materia di sottoscrizione degli atti, i legali Rappresentanti delle Università partecipanti dovranno produrre la seguente dichiarazione in lingua italiana e in lingua inglese:

« L’Università di … avente sede legale a …, rappresentata da …., si impegna ad aderire al Centro Interuniversitario di Ricerca “LinE - Language in Education” e a rispettare quanto previsto nella Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca “LinE – Language in Education” »

« “The University of …. established in … represented by … agrees to join the Interuniversity Research Centre “LinE – Language in Education” and to respect all the provisions of the Agreement for the institution of the Interuniversity Research Centre “LinE – Language in Education”. »

Tali dichiarazioni potranno essere sottoscritte con firma olografa o digitale; quest’ultima deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative europea ed italiana in materia.

Nel caso di firma olografa della dichiarazione sopra riportata, l’atto originale dovrà essere inviato all’Università di Trento, via Calepina, 14 - I-38122 Trento, tramite posta ordinaria o consegnato brevi manu al personale della stessa Università di Trento.

Nel caso di firma digitale della dichiarazione in parola, l’Università di Trento si riserva di controllare che tale sottoscrizione rispetti tutti i requisiti richiesti dalle vigenti normative europea ed italiana in materia. In caso di mancato rispetto degli stessi, l’Università di Trento informerà l’Università interessata che dovrà produrre una nuova dichiarazione, conforme a quanto sopra indicato.

La dichiarazione sottoscritta in formato digitale potrà essere inviata via posta elettronica certificata (secondo le direttive della legislazione italiana in materia) al seguente indirizzo:

ateneo@pec.unitn.it 

o, da parte degli Atenei non dotati di tale strumento di comunicazione, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria:

ufficiopartecipazioni@unitn.it 

Una volta ricevute le dichiarazioni di tutti gli Atenei interessati, il Rettore dell’Università di Trento emetterà un decreto rettorale con il quale dichiarerà costituito il Centro.

Copia di tale decreto, con allegate le copie delle dichiarazioni sopraccitate, sarà tempestivamente inviata a tutti gli Atenei partecipanti.

 

Per l'Università degli Studi di Trento                                                       

Il Rettore

(Prof. Flavio Deflorian)


Per l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Il Rettore

(Prof. Giovanni Molari)


Per la Libera Università di Bolzano

Il Rettore

(Prof. Paolo Lugli)

 

Per la Universiteit Gent – Ghent University

Il Rettore

(Prof. Dr. Rik Van de Walle)

 

Per la Universität Innsbruck

Il Rettore

(Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk)


Per la University of Malta

Il Rettore

(Prof. Alfred J. Vella)


Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)


Per l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Il Rettore

(Prof. Carlo Adolfo Porro)


Per l'Università degli Studi di Padova

la Rettrice

(Prof.ssa Daniela Mapelli)


Per l'Università degli Studi di Parma

Il Rettore

(Prof. Paolo Andrei)


Per l'Università degli Studi di Torino

Il Rettore

(Prof. Stefano Geuna)


Per l'Università degli Studi di Verona

Il Rettore

(Prof. Pier Francesco Nocini)

 

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